Statuto della Piccioletta Barca

“LA PICCIOLETTA BARCA” Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 - Denominazione e sede

  1. È costituita, l’associazione denominata: “LA PICCIOLETTA BARCA Associazione di Promozione Sociale” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L’acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
  2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità̀, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità̀ di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di MILANO e la sua durata è illimitata.
  4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può̀ essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità̀

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità̀ civiche, solidaristiche e di utilità̀ sociale. In particolare intende:
  • Offrire ai ragazzi della scuola primaria e secondaria la preparazione culturale adeguata e necessaria ad una scelta libera del percorso di studi, svincolata da eventuali limiti di carattere economico e socio-culturale della famiglia di appartenenza.
  • Combattere il fenomeno dell’abbandono scolastico, non solo offrendo un metodo di studio, ma soprattutto attraverso il continuo addestramento della passione dei ragazzi per la cultura e per il sapere. Tale passione viene prodotta da un’educazione umana a tutto tondo che propizi e custodisca nei ragazzi la coscienza critica, il senso civico, la capacità di relazione, la cura per l’altro e per se’ stessi.
  • Combattere la solitudine domestica cui tanti ragazzi sono sottoposti a causa dell’orario di lavoro dei genitori.
  • Coinvolgere ragazzi della scuola superiore e giovani universitari nella responsabilità̀ educativa nei confronti di amici più̀ giovani, in modo da proporre un modello di ‘eccellenza’ non egoistica e autoreferenziale, ma capace di compiersi nel momento in cui di venta dono per la crescita dell’altro.

Art 3 - Attività̀ di interesse generale

  1. L’associazione, nel perseguire le finalità̀ di cui sopra, svolge in via principale le attività̀ di interesse generale

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché́' le attività̀ culturali di interesse sociale con finalità̀ educativa;

  • organizzazione e gestione di attività̀ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività̀, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività̀ di interesse generale di cui al presente articolo;
  • (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà̀ educativa;

(v) promozione della cultura della legalità̀, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

  1. In particolare, al fine di svolgere le attività̀ di interesse generale di cui al precedente comma l’associazione si propone di:
  • realizzare incontri di approfondimento culturale interdisciplinare di gruppo con docenti fissi, scelti sia all’interno che all’esterno dell’associazione e di cui l’associazione stessa abbia avuto modo di conoscere ed apprezzare le capacità didattiche, scientifiche ed educative;
  • realizzare incontri di gruppo su tematiche legate alla cittadinanza attiva, alla geo-politica, alla conoscenza della contemporaneità̀;
  • accompagnare scolasticamente i ragazzi attraverso incontri personali, motivazione allo studio, lezioni di recupero per singole discipline;
  • sostenere i genitori dei ragazzi e aiutarli o affiancarli nei colloqui con gli insegnanti e con la scuola;
  • sostenere le scuole del territorio attraverso percorsi culturali e di approfondimento presso le scuole stesse;
  • organizzare corsi di lingua italiana per genitori stranieri, finalizzati a migliorare la capacità di intervento dei genitori nel percorso scolastico dei figli;
  • organizzare incontri aperti presso la sede operativa o in altri luoghi pubblici con persone impegnate nell’ambito della cultura, della ricerca, dell’arte, delle professioni che abbiano una ricaduta sul bene comune;
  • proporre attività̀ educative conviviali per far crescere la qualità̀ delle relazioni; uscite brevi per conoscere il territorio e la sua tradizione artistica, culturale e civile; viaggi di più̀ giorni per approfondire singoli temi di studio e per creare relazioni significative tra i ragazzi;
  • accompagnare ragazzi meritevoli nella ricerca o nell’istituzione di borse di studio, affinché́
  • possano proseguire il proprio percorso accademico;
  • sostenere nei ragazzi la conoscenza dell’attualità̀, dei conflitti internazionali (particolarmente quelli più̀ dimenticati) spiegando loro, attraverso una conoscenza di base della geo-politica, il valore della pace tra le nazioni e le ragioni profonde dei conflitti in atto. Mostrare, in questo percorso, i legami profondi tra il senso della pace e della giustizia nella vita di tutti i giorni, nella letteratura e nelle dinamiche politiche contemporanee;
  1. Le attività̀ di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività̀ di volontariato dei propri associati.
  2. L’associazione può̀ assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività̀ di volontariato, solo quando ciò̀ sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività̀ di cui ai commi precedenti e al proseguimento delle finalità̀ dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività̀ non può̀ essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività̀ diverse

  1. L’associazione può̀ esercitare attività̀ diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché́ assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività̀.

Art. 5 – Raccolta fondi

  1. L’associazione può̀ realizzare attività̀ di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività̀ di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità̀, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

  1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità̀ istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
  2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può̀ essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
  3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
    • I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.
    • I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
    • I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
  4. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
  5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  6. Ciascun associato maggiore di età̀ ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

  1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività̀ associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
  2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità̀ di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
  3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
  4. Ciascun associato ha diritto:
  5. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  6. di essere informato sulle attività̀ dell’associazione e controllarne l’andamento;
  7. di partecipare alle attività̀ promosse dall’associazione;
  8. di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  9. di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità̀ previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

  1. Ciascun associato ha il dovere di:
  2. rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  3. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità̀ personali, con la propria attività̀ gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  4. versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

  1. La qualità̀ di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
  2. L’associato può̀ in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
  3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
  4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
  5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può̀ ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
  6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9 - Attività̀ di volontariato

  1. L’attività̀ di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà̀.
  2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività̀ prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività̀ dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  2. l’Assemblea dei soci;
  3. il consiglio direttivo;
  4. il presidente;
  5. l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
  6. Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

  1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
  2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
  3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
  4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può̀ rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
  5. Non può̀ essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
  6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12 - Competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
  2. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  3. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. approvare il programma di attività̀ e il preventivo economico per l’anno successivo;
  5. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  6. deliberare in merito alla responsabilità̀ dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità̀ nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  7. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
  8. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  9. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
  10. fissare l’ammontare del contributo associativo;
  11. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  12. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
  13. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  14. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce, altresì̀, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
  3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 - Validità̀ dell’Assemblea e modalità̀ di voto

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
  3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
  5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
  6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
  7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività̀ svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità̀.
  8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  9. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

  1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
  2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché́ delle volontà̀ e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può̀ essere revocato.
  3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
  4. Non può̀ essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità̀ ad esercitare uffici direttivi.
  5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) esercizi e possono essere rieletti.
  6. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un gettone di presenza per l'esercizio della propria funzione.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
  2. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  3. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  4. amministrare, curando la realizzazione delle attività̀ sociali e disponendo delle risorse economiche;
  5. predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività̀ dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività̀, entro il mese di dicembre);
  7. gestire la contabilità̀ e predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché́ la relazione di missione sull’attività̀ svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività̀ deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
  8. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività̀ e autorizzando la spesa;
  9. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  10. deliberare in merito all’esclusione di soci;
  11. proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può̀ essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci; dei soci;
  12. eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più̀ Vice Presidenti;
  13. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
  14. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  15. assumere il personale strettamente necessario per la continuità̀ della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità̀ previste dal bilancio.
  16. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
  17. delegare compiti e funzioni ad uno o più̀ componenti del Consiglio stesso;
  18. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
  19. nomina, se del caso, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica;
  20. Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può̀ delegare al Presidente e/o a uno o più̀ dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché́ delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l’attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell’ente.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può̀ essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà̀ essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
  3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
  5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
  6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

  1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 (quattro) esercizi e può̀ essere rieletto.
  2. Il presidente:
  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  • può̀ aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà̀ di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità̀ Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  2. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

  1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

Articolo 20
Il Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale, se nominato, sovraintende all’organizzazione e alla gestione dell’ente. Ha le attribuzioni previste da regolamento e/o dall’atto di nomina. Il Direttore Generale risponde direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio direttivo. Partecipa se richiesto alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
  2. Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.
  3. L'incarico di Direttore generale non è incompatibile con quello di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Organo di controllo

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché́ sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità̀ civiche, solidaristiche e di utilità̀ sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità̀ alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società̀ di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Art. 22 - Libri sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  2. il libro degli associati;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  6. il libro dei volontari che svolgono attività̀ di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
  7. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
  8. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  9. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

  1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
  2. quote sociali
  3. contributi pubblici;
  4. contributi privati;
  5. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  6. rendite patrimoniali;
  7. rimborsi derivanti da convenzioni;
  8. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  9. entrate derivanti dallo svolgimento di attività̀ di interesse generale nelle modalità̀ previste dall’art. 79, comma 2;
  10. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività̀ di interesse generale;
  11. entrate derivanti da attività̀ effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità̀ sul mercato;
  12. altre entrate espressamente previste dalla legge;
  13. eventuali proventi da attività̀ diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

  1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
  2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità̀ del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
  4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità̀ di perseguimento delle finalità̀ statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività̀ diverse, se svolte.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché́ fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
  2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività̀ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità̀ civiche, solidaristiche e di utilità̀ sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

  1. Tutti gli associati che prestano attività̀ di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità̀ civile.
  2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può̀ assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità̀ contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà̀ a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.